PREMESSA



PREMESSA


L'idea è quella di fornire una visione di argomenti:

- Istituzionali

- Tecnico operativi




INTRODUZIONE

Lo scopo di questo Website è quello di divulgare, attraverso una selezione argomenti che rientrino tra le tematiche a fianco indicate con l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, segnatamente i sistemi esperti a reti neurali.

L’utilità dei risultati di questa tipologia di ricerca è stata da me riscontrata nei processi gestionali dell'impresa, sotto il profilo economico giuridico, ambito nel quale ho approfondito le mie conoscenze svolgendo la libera professione rivolta alle aziende ed in pari tempo "docenze", attività tutte che ho cessato anni or sono.

L’obiettivo quindi è quello di presentare del materiale che possa suscitare qualche interesse.



Dott. Gianpietro Rigamonti


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sabato 5 novembre 2011

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LA SCHEDA

*Riti civili in vigore
- Ordinario di cognizione
- Del lavoro
- Sommario di cognizione

Nota
Da evidenziare la riduzione dei termini per il ricorso sulle multe

Legislazione
Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
( G.U. n. 220 del 21/9/2011 - in vigore dal 6/10/2011)

giovedì 9 giugno 2011

Posta elettronica certificata

29 11 2011 - TERMINE DI ADEMPIMENTO PER L’UTILIZZO.

Soggetti interessati : Aziende, Pubbliche Amministrazioni, Professionisti.

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
(GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ord. n.263 - in vigore dal 29-11-2008 )

Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2
(G. U. n. 22 del 28 01 2009 – Suppl. Ord. n. 14)

Legge di conversione
Omissis

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Omissis

Estratto dal testo originale.

Art. 16 omissis dal n. 1 al n. 5-bis

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

Omissis

venerdì 3 dicembre 2010

ARGOMENTAZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE

La fondazione è un'organizzazione senza fine di lucro e rappresenta una delle realtà del Terzo Settore.
Tipologie delle fondazioni. Operativa: realizza direttamente servizi di pubblica utilità attraverso la gestione di attività o strutture; di erogazione: raggiunge lo scopo indirettamente; mista: svolge entrambe le funzioni.

Fondazione(Libro I - Cod. Civ. artt 12 – 35)

Atto costitutivo e Statuto
La costituzione di una fondazione può aver luogo:
per atto pubblico;
per disposizione testamentaria.
(Art. 14 cod. civ.)
L'atto costitutivo esprime le volontà del fondatore.
Lo statuto contiene le norme per il funzionamento.
Il Codice Civile stabilisce una indicazione generica (art. 16).

Scopo
Va inteso uno scopo non di lucro. In buona sostanza si devono conseguire profitti dal patrimonio ed attività connesse ed utilizzarne il ricavato per raggiungere gli scopi, senza vantaggi per alcuno.

Considerazioni in ordine al patrimonio
Il patrimonio iniziale “conferito” è elemento essenziale per il riconoscimento.
Il patrimonio, ( per l’ammontare non risultano limiti di legge), deve essere idoneo e sufficiente al raggiungimento dell'oggetto che la Fondazione si è prefisso.

Riconoscimento giuridico
Per poter operare, una fondazione necessita di un riconoscimento giuridico, (art. 12 segg. Cod.Civ.).
Gli atti della stessa sono sottoposti al controllo di legittimità da parte dell’Autorità vigilante (D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).
Dopo l’ottenimento del riconoscimento la fondazione è tenuta a iscriversi al Pubblico registro delle persone giuridiche.

Costituzione per disposizione testamentaria
(Art. 14 cod. civ.).
Và individuato nel testamento colui il quale deve adempiere alle formalità necessarie. Atto di dotazione (Istituzione di un erede).
All’erede è solo preclusa la facoltà di revocare l’atto costitutivo della Fondazione, non lo statuto. Negozio di fondazione: ( Costituzione della fondazione - atto post mortem).
Compito dell'esecutore testamentario all’uopo designato è quello di operare in base all'atto costitutivo redatto da parte dell'erede, ed allegare lo statuto.

Fondatore – Società di capitali
Rapporto tra Fondazione e Fondatore-Società di capitali.
Quali società prevedono nell’oggetto sociale tale facoltà, quando e perchè.
L’argomento risulta attualmente oggetto di aperte dissertazioni.

lunedì 1 novembre 2010

SUCCESSIONE

SCHEDA DI CONSULTAZIONE

CODICE CIVILE
LIBRO SECONDO
Art.456 e segg.

TITOLO I
ACCETTAZIONE ESPRESSA
Art.475
ACCETTAZIONE TACITA
Art.476
ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO
Art.484
SUCCESSIONE NECESSARIA
Art. 536 e segg.
TITOLO II
SUCCESSIONE LEGITTIMA
Categorie dei successibili
Art. 565 e segg
SUCCESSIONE DEL CONIUGE
Art. 581 e segg.
SUCCESSIONE DELLO STATO
Art. 586
TITOLO III
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Art. 587 e segg.

sabato 6 marzo 2010

OBLIGATIONES PROPTER REM

Spunti tratti da una controversia.

Sorte dei locali di proprietà comune destinati ad alloggio del portiere.
Condominio e parti comuni: i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere indicati al n. 2 dell'art. 1117 Cod. civ. sono oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo.

RIFLESSIONI SULL'ASSENZA DI UNA NORMATIVA PRECISA.

In assenza di una normativa precisa si è pronunciata la magistratura nel definire le obbligazioni propter rem rapporti obbligatori.

Codice civile
Alcune tipologie di rapporti che risultano obbligatori
In evidenza gli articoli
882
1104-1118-1123

Cassazione
Riscontri
Indagando tra le sentenze della Cassazione, risultano significative due sentenze e più segnatamente:
Cass. civ., sez. II, 25 agosto 1986, n. 5167
Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 1995, n. 11068.
Qui, in sintesi si afferma:
"esiste un vincolo obbligatorio propter rem, fondato su una limitazione del diritto del proprietario e suscettibile di trasmissione, in favore dei successivi suoi aventi causa”.

Ne consegue che la fattispecie in assenza di una normativa precisa trova comunque riscontro da parte della magistratura.
Quindi se si tiene in conto l’autorevolezza del giudicato che presenta un decisione finalizzata a derimere dubbi interpretativi sullo stato dell'arte affermando che le obbligazioni propter rem sono rapporti obbligatori si deve concludere che tesi contrapposte su un istituto che pur risultando non coperto da una normativa precisa non dovrebbero più avere ragione d'essere.

Allo stato codeste obbligazioni si collocano quindi entro lo schema del rapporto obbligatorio.

È la conclusione non è di poco conto perché posta in questi termini sul mancato assolvimento dell'obbligo si concretizzano:
l’inadempimento;
la responsabilità.

martedì 10 novembre 2009

PRIVACY

Argomento

La tutela della Privacy


PARTE DOCUMENTALE

LEGISLAZIONE
Legge 31 dicembre 1996 n. 675: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»
( in vigore l'8 maggio)

Scopo
Conciliare il diritto alla riservatezza dell'individuo con il diritto alla libera circolazione delle informazioni.
Attuare le disposizioni della direttíva comunitaria 95/46/CE
Salvaguardare il trattamento delle notizie "private" su Computer e carta.

Vigilanza
Demandata ad un Garante per la protezione dei dati personali.
(organismo collegiale)

Tipologie di illecito
Punite con sanzioni penali o amministrative.

ALTRE

Legge n. 676 del 31 dicembre 1996 (delega il Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Dlgs n.123 del 9 maggio 1997( Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)


Avvertenza:
Le normative di cui sopra sono state evidenziate perché ritenute di rilevanza istitutiva nonostante talune siano state abrogate ( vedasi oltre ).
Quanto alle normative successive codeste, sono state pure abrogate in tutto od in parte, con l’entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Vedasi qui sotto

PARTE OPERATIVA

Codice in materia di protezione dei dati personali
( Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 )

omissis

Capo II - Disposizioni transitorie

Art. 180. Misure di sicurezza

Art. 181. Altre disposizioni transitorie

Art. 182. Ufficio del Garante

Capo III - Abrogazioni

Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
omissis
d)
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
omissis
da f) a o)

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati
gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118,
i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento,
si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

Capo IV - Norme finali

Art. 184. Attuazione di direttive europee

Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta

Art. 186. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice.
Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

omissis


ALLEGATI
Allegato A.1. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica
Allegato A.2. Codici di deontologia - Trattamento dei dati personali per scopi storici
Allegato A.3. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali a scopi statistici in ambito Sistan
Allegato A.4. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici
Allegato A.5. Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
Allegato A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive

Allegato B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

Allegato C. Trattamenti non occasionali effettuati o in ambito giudiziario o per fini di polizia


PROVVEDIMENTI DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ( Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 )


•2009
•legge 4 marzo 2009, n. 15
• legge 27 febbraio 2009, n. 14 ( conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008 )

• 2008
•legge 6 agosto 2008 n. 133 ( conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 )
• decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109
• legge 18 marzo 2008, n. 48 ( ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno )

• 2007
•legge 26 febbraio 2007, n. 17 ( conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 )
• legge 12 luglio 2006, n. 228 ( conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 )


• legge 23 febbraio 2006, n. 51 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 )


• 2006
•legge 27 gennaio 2006, n. 21 ( conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 )
• decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

•2005
•legge 31 luglio 2005, n. 155 ( conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 )
•legge 1 marzo 2005, n. 26 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 )

•2004
•legge 27 dicembre 2004, n. 306 ( conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 66 )
• legge 27 luglio 2004, n. 188 ( conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 )
• legge 26 maggio 2004, n. 138 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 )
• decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
• legge 26 febbraio 2004, n. 45 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 )

Altre

•2008
•legge 27 febbraio 2008, n. 31 (conversione, con modificazioni, del decreto decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248 )

NOTA A MARGINE DELLA SCHEDA

Questa è una scheda di sintesi.
Sul Web si può trovare anche il Codice aggiornato.
Tuttavia attraverso la conoscenza dell’evoluzione normativa si può meglio comprendere l’attività del legislatore e le motivazioni dei propri interventi. Stesso discorso vale in ordine al Garante per la protezione dei dati personali, in ordine all’adozione di propri provvedimenti.

martedì 7 luglio 2009

DIRITTO ED INTERNET

Argomenti*

1. Diritto di autore, copyright ed altro
2. Navigazione in internet: ricerca, visite dei siti, riproduzione ed altro

*( Contenuti della scheda attuale di consultazione )


-Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Legge 22 aprile 1941 n. 633
(G.U. n.166 del 16 luglio 1941)
Nota: Diritto d’Autore (Legge fondamentale)

Interventi legislativi:
-Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68
(G. U. n. 87 del 14.4.2003 - S. O. n..61)
Testo in vigore dal 29.4.2003


-Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, omissis
Decreto-legge 22 marzo 2004, n.72
(Gazzetta Ufficiale N. 69 del 23 Marzo 2004)
In vigore dal 24.03.2004

-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, omissis
Legge 21 maggio 2004, n. 128
(Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004)
Nota:V. testo L. 633/41 post conv. del D.L.


-Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore, omissis
(G.U. n. 71 del 25-3-2006)
Dlgs. 13 febbraio 2006, n. 118
(G.U. n. 71 del 25-3-2006)

-Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
Dlgs. 16 marzo 2006, n. 140
(Gazzetta Ufficiale N. 82 del 7 Aprile 2006 )

-Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori
LEGGE 9 gennaio 2008, n. 2
(GU n. 21 del 25-1-2008)


Documentazione in evidenza
-Copia per uso personale
Sent. Trib. di Torino 13-7-2000
Data del deposito 13 luglio 2000

-Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, omissis
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70
(Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n..87 – Suppl.. Ord.)

-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, omissis.
Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280
Legge 31 marzo 2005, n. 43
(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005)


Siti
FAPAV- Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva (Attiva dal 1988)
Link: www.fapav.it

GIANRIGA E COPYRIGHT

Fare ricerca richiede non solo tempo.
E la "premessa" e "l'introduzione" a questo sito le ritengo sufficentemente esaustive.