PREMESSA



PREMESSA


L'idea è quella di fornire una visione di argomenti:

- Istituzionali

- Tecnico operativi




INTRODUZIONE

Lo scopo di questo Website è quello di divulgare, attraverso una selezione argomenti che rientrino tra le tematiche a fianco indicate con l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, segnatamente i sistemi esperti a reti neurali.

L’utilità dei risultati di questa tipologia di ricerca è stata da me riscontrata nei processi gestionali dell'impresa, sotto il profilo economico giuridico, ambito nel quale ho approfondito le mie conoscenze svolgendo la libera professione rivolta alle aziende ed in pari tempo "docenze", attività tutte che ho cessato anni or sono.

L’obiettivo quindi è quello di presentare del materiale che possa suscitare qualche interesse.



Dott. Gianpietro Rigamonti


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venerdì 1 giugno 2012

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) – MODELLI “ F24 “ PER IL VERSAMENTO




MODELLO UNIFICATO
( Provvedimento del 12/04/2012 -modifiche al modello di versamento "F24" -  utilizzabile a partire dal 18 aprile 2012).

MODELLO PRECEDENTE
E’ utilizzabile fino al 31 maggio 2013 e  il versamento dell’Imposta municipale propria (IMU) và esposto nella sezione ICI ed altri tributi locali.

sabato 10 settembre 2011

UNA FONTE PER LE CASSE COMUNALI

SANZIONE PESANTE A CHI SENZA DIRITTO UTILIZZA I PARCHEGGI RISERVATI AGLI INVALIDI

Lo spunto trae origine da un fatto accaduto e sul quale ho voluto documentarmi.
Un automobilista, non residente, arriva in città non trova un parcheggio libero se non quello destinato agli invalidi.
Parcheggia il proprio automezzo in quel sito e si allontana.
Al ritorno accerta che da parte di un vigile urbano è stata riscontrata l'infrazione al codice della strada, più segnatamente per sosta del veicolo privo di autorizzazione, in zona riservata agli invalidi e che il conducente del veicolo non era reperibile
( Impossibilità quindi della contestazione immediata. Oltre l’importo della sanzione è prevista la decurtazione di due punti dalla patente a carico del proprietario o conducente).
Il proprietario dell’automezzo, nel frattempo paga la sanzione di 80,00 Euro o poco più.
( Per la decurtazione dei punti sulla patente è richiesta l’identificazione del proprietario o conducente dell’automezzo. I punti della patente possono essere tolti a chi è stato identificato nel commettere l'infrazione ).
Al proprietario dell’automezzo, ( identificato nel frattempo) viene notificato da parte dell’autorità comunale un verbale con il quale si richiede di comunicare i dati propri o quelli del conducente il veicolo.
La comunicazione dei dati viene omessa
( L’ importo della sanzione pecuniaria art. 126 bis comma 2 c.d.s per mancata comunicazione è applicabile da Euro 263,00 a Euro 1050,00, non si perdono punti sulla patente. In buona sostanza se non si vuole perdere i punti della patente si paga ).
La sanzione non viene paga.
(A fronte dell’inadempienza, segue un provvedimento da parte dell’autorità comunale che consiste nella notifica della cartella esattoriale, ruolo esecutivo).
Non avendo provveduto a pagare la cifra indicata sul verbale entro il termine di legge è stata emessa una cartella esattoriale per un importo doppio, più le spese e più la maggiorazione prevista dall’art. 27 della legge 689/81 (10% al semestre).
A questo punto la cifra da pagare risulta all’incirca di euro 700,00, oltre gli interessi.
( Si può ricorrere contro il ruolo art. 22 legge. n. 689/81, ma se si perde, si devono pagare il massimo delle sanzioni che possono arrivare intorno ai 2000,00 Euro ).
Solo a questo punto l’inadempiente si ravvede e chiede la rateazione della cartella di pagamento, ritenendo l’entità della sanzione molto vicina al valore di mercato dell’usato dell’automezzo in contesto.
(veicolo immatricolato da lungo tempo).
Almeno per una volta il Comune non può che ringraziare il legislatore.

martedì 15 dicembre 2009

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Argomento

Autocertificazione
Dichiarazioni sostitutive di certificazione
Semplificazioni

(Scheda di consultazione)

Parte documentale

Legge 4 gennaio 1968 n. 15 - Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
G.U. n. 23 del 27 gennaio 1968

Legge 15 maggio 1997, n. 127, “in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"

DPR 20/10/1998 n. 403 - Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15/5/1997 n. 127

Circolari

20 dicembre 1988 n. 26779
G.U. 10 gennaio 1989

22 maggio 1989 n. 6323
G.U. n.120 del 25 maggio1989

Avvertenza:
Le normative di cui sopra sono state evidenziate perché ritenute di rilevanza istitutiva nonostante siano state abrogate (vedasi oltre).
Quanto alle normative successive codeste sono state in tutto od in parte abrogate o superate (leggasi per le circolari), con l’entrata in vigore del Testo Unico.
Vedasi qui sotto.

Parte operativa

DPR 28/12/2000, n. 445, (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)
in vigore dal 7 marzo 2001
pubblicato sulla G.U. n. 42 s.o. n. 30, del 20/02/2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Omissis

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77 (L-R)


Norme abrogate

1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
la legge 4 gennaio 1968 n. l5:
l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127;
l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191;
gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L)

2. Sono altresi abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513;

il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403;

il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428;
i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)


Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore


1. a) tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 399, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. l64, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 941;
d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (1)
e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.

(1)Vedasi sotto

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI IN ORDINE A TEMATICHE DI CUI AL TESTO UNICO
( DPR 28/12/2000, n. 445 )


· 2003
L. 16 gennaio 2003, n. 3.
( Integrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. b)

77 bis(L) (Applicazione di norme)

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi Il e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.

( 1 ) D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Abrogazione dal 1° gennaio 2004, art. 183, comma 1, lett. a)

sabato 1 agosto 2009

COMUNI E CONSORZI DI COOPERATIVE - CONVENZIONI

*Argomenti

*(Contenuti della scheda di consultazione)

Consorzi: Codice civile (articoli)

Definizione (art. 2602)
Forma del contratto: scritta a pena nullità (2603),
Contenuto del contratto : informazioni (art. 2603, 2° e 3° comma)
Durata del consorzio (2604)
Controllo sull’attività dei singoli consorziati (2605)
Deliberazioni consortili (2606)
Modificazioni del contratto (2607)
Organi preposti al consorzio (2608)
Recesso ed esclusione (2609)
Trasferimento dell’azienda (2610)
Cause di scioglimento (2611)

Il contratto
Durata libera; in assenza 10 anni
Contratto generalmente aperto

Consorzi con attività esterna
Iscrizione nel registro delle imprese (2612)
Rappresentanza in giudizio (2613)
Fondo consortile (2614)
Responsabilità verso i terzi (2615)
Situazione patrimoniale (2615-bis)

Società consortili (2615-ter)
Le società previsti nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere
come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602. In tal caso, l’atto
costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare
contributi in denaro.

Consorzi obbligatori
(art.2616)

Consorzi di Società cooperative
DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577, con modificazioni della L.2 aprile 1951, n.302
artt. 27, 27bis e 27ter

Società consortile in forma cooperativa
L. 8 novembre 1991, n. 381
Art. 8

Cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 20 giugno 1909,
n.422 e s.m.i. di cui all’art. 10, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n.109 (1)

Consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b e c (consorzi stabili) consorzi ex legge
20 giugno 1909, n.422 e cooperative ad essi associate
Obblighi e divieti
Articolo 13, comma 4 della legge11 febbraio 1994, n. 109 (1)
(1)Vedasi art. 256 per le disposizioni abrogate. D.Lgs. del 12 aprile 2006, n.163
G.U. del 2 maggio 2006, n.100 S.O. n.107
Vedasi Nota*

Convenzione (diritto)

Rispetto della convenzione

La convenzione negli ordinamenti pubblici
Il ricorso allo strumento convenzionale in ambito pubblicistico può avvenire:
in modo informale;
in modo formale art. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241: accordi tra
amministrazioni e privati;
tra amministrazioni art. 30 e 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(convenzioni tra enti locali)

Contratto: Codice civile: articoli
Art. 1321

Tipologie
Tipici e contratti atipici (art. 1322, 2° comma
Contratti con effetti reali (art. 1376)

Requisiti (art. 1325)

Condizione (artt. 633 ss. e 1353 e ss)

Clausola penale (artt. 1382-1384)
Caparra (artt. 1385 e 1386
Proposta, accettazione
Conclusione (art.1326).
Conoscenza (art. 1335)

Efficacia ( art. 1372)

Contratto per persona da nominare (art. 1401 e ss )

Documentazione in evidenza

*Nota
Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 21 febbraio 2006, n.3664: Contratti conclusi con terzi - Responsabilità del consorzio e dei consorziati

"Ogni organizzazione consortile con funzione esterna (...) quando tratta con i terzi "per conto" di questi ultimi, opera quale loro mandatario (Cass. 26 luglio 1996 n.6774), e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali (articolo 1705, in relazione agli articoli 2608 e 2609 Codice Civile), dovrebbe importare la responsabilità del solo consorzio per le obbligazioni assunte verso i terzi e la inammissibilità di azioni del terzo contraente nei confronti del consorziato.
Detti principi tuttavia subiscono una deroga nella materia consortile dove, in forza dell'articolo 2615 comma 2 Codice Civile, la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e quella del consorziato, in via alternativa o cumulativa. Il comma 2 dell'articolo 2615 Codice Civile rende cioè responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il consorzio, dal canto suo, anche quando agisce "per conto" di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell'assunzione di una garanzia 'ex lege' (cfr. Cass. 27 settembre 1997 n.9509). Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicché, salva restando l'obbligazione del consorzio verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, deve gravare unicamente su quest'ultimo".

GIANRIGA E COPYRIGHT

Fare ricerca richiede non solo tempo.
E la "premessa" e "l'introduzione" a questo sito le ritengo sufficentemente esaustive.