PREMESSA



PREMESSA


L'idea è quella di fornire una visione di argomenti:

- Istituzionali

- Tecnico operativi




INTRODUZIONE

Lo scopo di questo Website è quello di divulgare, attraverso una selezione argomenti che rientrino tra le tematiche a fianco indicate con l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, segnatamente i sistemi esperti a reti neurali.

L’utilità dei risultati di questa tipologia di ricerca è stata da me riscontrata nei processi gestionali dell'impresa, sotto il profilo economico giuridico, ambito nel quale ho approfondito le mie conoscenze svolgendo la libera professione rivolta alle aziende ed in pari tempo "docenze", attività tutte che ho cessato anni or sono.

L’obiettivo quindi è quello di presentare del materiale che possa suscitare qualche interesse.



Dott. Gianpietro Rigamonti


sabato 1 agosto 2009

COMUNI E CONSORZI DI COOPERATIVE - CONVENZIONI

*Argomenti

*(Contenuti della scheda di consultazione)

Consorzi: Codice civile (articoli)

Definizione (art. 2602)
Forma del contratto: scritta a pena nullità (2603),
Contenuto del contratto : informazioni (art. 2603, 2° e 3° comma)
Durata del consorzio (2604)
Controllo sull’attività dei singoli consorziati (2605)
Deliberazioni consortili (2606)
Modificazioni del contratto (2607)
Organi preposti al consorzio (2608)
Recesso ed esclusione (2609)
Trasferimento dell’azienda (2610)
Cause di scioglimento (2611)

Il contratto
Durata libera; in assenza 10 anni
Contratto generalmente aperto

Consorzi con attività esterna
Iscrizione nel registro delle imprese (2612)
Rappresentanza in giudizio (2613)
Fondo consortile (2614)
Responsabilità verso i terzi (2615)
Situazione patrimoniale (2615-bis)

Società consortili (2615-ter)
Le società previsti nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere
come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602. In tal caso, l’atto
costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare
contributi in denaro.

Consorzi obbligatori
(art.2616)

Consorzi di Società cooperative
DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577, con modificazioni della L.2 aprile 1951, n.302
artt. 27, 27bis e 27ter

Società consortile in forma cooperativa
L. 8 novembre 1991, n. 381
Art. 8

Cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 20 giugno 1909,
n.422 e s.m.i. di cui all’art. 10, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n.109 (1)

Consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b e c (consorzi stabili) consorzi ex legge
20 giugno 1909, n.422 e cooperative ad essi associate
Obblighi e divieti
Articolo 13, comma 4 della legge11 febbraio 1994, n. 109 (1)
(1)Vedasi art. 256 per le disposizioni abrogate. D.Lgs. del 12 aprile 2006, n.163
G.U. del 2 maggio 2006, n.100 S.O. n.107
Vedasi Nota*

Convenzione (diritto)

Rispetto della convenzione

La convenzione negli ordinamenti pubblici
Il ricorso allo strumento convenzionale in ambito pubblicistico può avvenire:
in modo informale;
in modo formale art. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241: accordi tra
amministrazioni e privati;
tra amministrazioni art. 30 e 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(convenzioni tra enti locali)

Contratto: Codice civile: articoli
Art. 1321

Tipologie
Tipici e contratti atipici (art. 1322, 2° comma
Contratti con effetti reali (art. 1376)

Requisiti (art. 1325)

Condizione (artt. 633 ss. e 1353 e ss)

Clausola penale (artt. 1382-1384)
Caparra (artt. 1385 e 1386
Proposta, accettazione
Conclusione (art.1326).
Conoscenza (art. 1335)

Efficacia ( art. 1372)

Contratto per persona da nominare (art. 1401 e ss )

Documentazione in evidenza

*Nota
Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 21 febbraio 2006, n.3664: Contratti conclusi con terzi - Responsabilità del consorzio e dei consorziati

"Ogni organizzazione consortile con funzione esterna (...) quando tratta con i terzi "per conto" di questi ultimi, opera quale loro mandatario (Cass. 26 luglio 1996 n.6774), e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali (articolo 1705, in relazione agli articoli 2608 e 2609 Codice Civile), dovrebbe importare la responsabilità del solo consorzio per le obbligazioni assunte verso i terzi e la inammissibilità di azioni del terzo contraente nei confronti del consorziato.
Detti principi tuttavia subiscono una deroga nella materia consortile dove, in forza dell'articolo 2615 comma 2 Codice Civile, la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e quella del consorziato, in via alternativa o cumulativa. Il comma 2 dell'articolo 2615 Codice Civile rende cioè responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il consorzio, dal canto suo, anche quando agisce "per conto" di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell'assunzione di una garanzia 'ex lege' (cfr. Cass. 27 settembre 1997 n.9509). Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicché, salva restando l'obbligazione del consorzio verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, deve gravare unicamente su quest'ultimo".

GIANRIGA E COPYRIGHT

Fare ricerca richiede non solo tempo.
E la "premessa" e "l'introduzione" a questo sito le ritengo sufficentemente esaustive.