PREMESSA



PREMESSA


L'idea è quella di fornire una visione di argomenti:

- Istituzionali

- Tecnico operativi




INTRODUZIONE

Lo scopo di questo Website è quello di divulgare, attraverso una selezione argomenti che rientrino tra le tematiche a fianco indicate con l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, segnatamente i sistemi esperti a reti neurali.

L’utilità dei risultati di questa tipologia di ricerca è stata da me riscontrata nei processi gestionali dell'impresa, sotto il profilo economico giuridico, ambito nel quale ho approfondito le mie conoscenze svolgendo la libera professione rivolta alle aziende ed in pari tempo "docenze", attività tutte che ho cessato anni or sono.

L’obiettivo quindi è quello di presentare del materiale che possa suscitare qualche interesse.



Dott. Gianpietro Rigamonti


giovedì 1 dicembre 2011

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ A REGIME DAL 1 GENNAIO 2011

*LA SCHEDA

Riferimenti normativi

DECRETO MINISTERO dell’economia e delle finanze 21 novembre 2011
( Gazzetta Ufficiale – n. 276 del 26.11. 2011 )

Modalità tecniche di attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
in materia di contributo di solidarietà.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Omissis

Art. 1
Contributo di solidarietà

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui all’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro, fermo restando che il contributo medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a quelli già assoggettati al contributo di perequazione di cui all’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo.

Art. 2
Determinazione e versamento del contributo di solidarietà

1. Il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta riconosce la deduzione dell’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale ultimo importo è indicato nella certificazione unica di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
Omissis

In sintesi

Gli effetti – Retroattività del contributo
Dal 1/1/2011 al 31/12/2013
A valere per i redditi afferenti gli anni 2011- 2012 - 2013.

Le agevolazioni
E’ concessa la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta cui si riferisce il contributo medesimo.

Altri interventi normativi attinenti il contributo, già approvati, con interferenza del 3% di cui al Decreto sopra riportato

Dipendenti pubblici  ( Decorrenza 1/01/2011 - 31 12 2013)
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni compresi coloro che ricoprono incarichi dirigenziali, opera l’applicazione di una riduzione al 5% sui redditi compresi tra 90mila e 150mila euro, aumentata al 10 per i redditi superiori a 150mila euro.
( vedasi legge n. 122 del 2010)

Pensioni di rilevante entità  ( Decorrenza 1/08/2011 - 31 12 2014)
Introdotto un contributo di perequazione al 5% su pensioni tra 90mila e 150mila euro, aumentato al 10% sulle pensioni che invece superino i 150mila euro.
( Vedasi legge n. 111 del 2011)

GIANRIGA E COPYRIGHT

Fare ricerca richiede non solo tempo.
E la "premessa" e "l'introduzione" a questo sito le ritengo sufficentemente esaustive.