PREMESSA



PREMESSA


L'idea è quella di fornire una visione di argomenti:

- Istituzionali

- Tecnico operativi




INTRODUZIONE

Lo scopo di questo Website è quello di divulgare, attraverso una selezione argomenti che rientrino tra le tematiche a fianco indicate con l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, segnatamente i sistemi esperti a reti neurali.

L’utilità dei risultati di questa tipologia di ricerca è stata da me riscontrata nei processi gestionali dell'impresa, sotto il profilo economico giuridico, ambito nel quale ho approfondito le mie conoscenze svolgendo la libera professione rivolta alle aziende ed in pari tempo "docenze", attività tutte che ho cessato anni or sono.

L’obiettivo quindi è quello di presentare del materiale che possa suscitare qualche interesse.



Dott. Gianpietro Rigamonti


venerdì 3 dicembre 2010

ARGOMENTAZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE

La fondazione è un'organizzazione senza fine di lucro e rappresenta una delle realtà del Terzo Settore.
Tipologie delle fondazioni. Operativa: realizza direttamente servizi di pubblica utilità attraverso la gestione di attività o strutture; di erogazione: raggiunge lo scopo indirettamente; mista: svolge entrambe le funzioni.

Fondazione(Libro I - Cod. Civ. artt 12 – 35)

Atto costitutivo e Statuto
La costituzione di una fondazione può aver luogo:
per atto pubblico;
per disposizione testamentaria.
(Art. 14 cod. civ.)
L'atto costitutivo esprime le volontà del fondatore.
Lo statuto contiene le norme per il funzionamento.
Il Codice Civile stabilisce una indicazione generica (art. 16).

Scopo
Va inteso uno scopo non di lucro. In buona sostanza si devono conseguire profitti dal patrimonio ed attività connesse ed utilizzarne il ricavato per raggiungere gli scopi, senza vantaggi per alcuno.

Considerazioni in ordine al patrimonio
Il patrimonio iniziale “conferito” è elemento essenziale per il riconoscimento.
Il patrimonio, ( per l’ammontare non risultano limiti di legge), deve essere idoneo e sufficiente al raggiungimento dell'oggetto che la Fondazione si è prefisso.

Riconoscimento giuridico
Per poter operare, una fondazione necessita di un riconoscimento giuridico, (art. 12 segg. Cod.Civ.).
Gli atti della stessa sono sottoposti al controllo di legittimità da parte dell’Autorità vigilante (D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).
Dopo l’ottenimento del riconoscimento la fondazione è tenuta a iscriversi al Pubblico registro delle persone giuridiche.

Costituzione per disposizione testamentaria
(Art. 14 cod. civ.).
Và individuato nel testamento colui il quale deve adempiere alle formalità necessarie. Atto di dotazione (Istituzione di un erede).
All’erede è solo preclusa la facoltà di revocare l’atto costitutivo della Fondazione, non lo statuto. Negozio di fondazione: ( Costituzione della fondazione - atto post mortem).
Compito dell'esecutore testamentario all’uopo designato è quello di operare in base all'atto costitutivo redatto da parte dell'erede, ed allegare lo statuto.

Fondatore – Società di capitali
Rapporto tra Fondazione e Fondatore-Società di capitali.
Quali società prevedono nell’oggetto sociale tale facoltà, quando e perchè.
L’argomento risulta attualmente oggetto di aperte dissertazioni.

GIANRIGA E COPYRIGHT

Fare ricerca richiede non solo tempo.
E la "premessa" e "l'introduzione" a questo sito le ritengo sufficentemente esaustive.