PREMESSA



PREMESSA


L'idea è quella di fornire una visione di argomenti:

- Istituzionali

- Tecnico operativi




INTRODUZIONE

Lo scopo di questo Website è quello di divulgare, attraverso una selezione argomenti che rientrino tra le tematiche a fianco indicate con l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, segnatamente i sistemi esperti a reti neurali.

L’utilità dei risultati di questa tipologia di ricerca è stata da me riscontrata nei processi gestionali dell'impresa, sotto il profilo economico giuridico, ambito nel quale ho approfondito le mie conoscenze svolgendo la libera professione rivolta alle aziende ed in pari tempo "docenze", attività tutte che ho cessato anni or sono.

L’obiettivo quindi è quello di presentare del materiale che possa suscitare qualche interesse.



Dott. Gianpietro Rigamonti


venerdì 3 dicembre 2010

ARGOMENTAZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE

La fondazione è un'organizzazione senza fine di lucro e rappresenta una delle realtà del Terzo Settore.
Tipologie delle fondazioni. Operativa: realizza direttamente servizi di pubblica utilità attraverso la gestione di attività o strutture; di erogazione: raggiunge lo scopo indirettamente; mista: svolge entrambe le funzioni.

Fondazione(Libro I - Cod. Civ. artt 12 – 35)

Atto costitutivo e Statuto
La costituzione di una fondazione può aver luogo:
per atto pubblico;
per disposizione testamentaria.
(Art. 14 cod. civ.)
L'atto costitutivo esprime le volontà del fondatore.
Lo statuto contiene le norme per il funzionamento.
Il Codice Civile stabilisce una indicazione generica (art. 16).

Scopo
Va inteso uno scopo non di lucro. In buona sostanza si devono conseguire profitti dal patrimonio ed attività connesse ed utilizzarne il ricavato per raggiungere gli scopi, senza vantaggi per alcuno.

Considerazioni in ordine al patrimonio
Il patrimonio iniziale “conferito” è elemento essenziale per il riconoscimento.
Il patrimonio, ( per l’ammontare non risultano limiti di legge), deve essere idoneo e sufficiente al raggiungimento dell'oggetto che la Fondazione si è prefisso.

Riconoscimento giuridico
Per poter operare, una fondazione necessita di un riconoscimento giuridico, (art. 12 segg. Cod.Civ.).
Gli atti della stessa sono sottoposti al controllo di legittimità da parte dell’Autorità vigilante (D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).
Dopo l’ottenimento del riconoscimento la fondazione è tenuta a iscriversi al Pubblico registro delle persone giuridiche.

Costituzione per disposizione testamentaria
(Art. 14 cod. civ.).
Và individuato nel testamento colui il quale deve adempiere alle formalità necessarie. Atto di dotazione (Istituzione di un erede).
All’erede è solo preclusa la facoltà di revocare l’atto costitutivo della Fondazione, non lo statuto. Negozio di fondazione: ( Costituzione della fondazione - atto post mortem).
Compito dell'esecutore testamentario all’uopo designato è quello di operare in base all'atto costitutivo redatto da parte dell'erede, ed allegare lo statuto.

Fondatore – Società di capitali
Rapporto tra Fondazione e Fondatore-Società di capitali.
Quali società prevedono nell’oggetto sociale tale facoltà, quando e perchè.
L’argomento risulta attualmente oggetto di aperte dissertazioni.

lunedì 1 novembre 2010

SUCCESSIONE

SCHEDA DI CONSULTAZIONE

CODICE CIVILE
LIBRO SECONDO
Art.456 e segg.

TITOLO I
ACCETTAZIONE ESPRESSA
Art.475
ACCETTAZIONE TACITA
Art.476
ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO
Art.484
SUCCESSIONE NECESSARIA
Art. 536 e segg.
TITOLO II
SUCCESSIONE LEGITTIMA
Categorie dei successibili
Art. 565 e segg
SUCCESSIONE DEL CONIUGE
Art. 581 e segg.
SUCCESSIONE DELLO STATO
Art. 586
TITOLO III
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Art. 587 e segg.

venerdì 8 ottobre 2010

EURO INTER BANK OFFERED RATE

EURIBOR

Un indicatore per definire il costo del denaro

Scheda di consultazione

Il tasso Euribor è stato definito a far tempo dal 1999.
E’ un tasso interbancario.
(tasso medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche europee).
Viene determinato dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra banche.
E’ un tasso affidabile.
Le banche ancorano ad esso l'oscillazione dei loro finanziamenti.
L'Euribor è un tasso flessibile che si adegua all’andamento dei mercati.
E’ questa la ragione per la quale i tassi applicati variano in funzione delle attese sui mercati stessi.
L’utilizzo dell’Euribor è ormai entrato nella consuetudine.
Per questo motivo è diventato agevole reperire il suo valore, per esempio sul giornale Il Sole 24 ore

mercoledì 8 settembre 2010

IL RATING INTERNO

Argomento**Seguito della prima parte del 23 luglio 2010
E' utilizzato dalle Banche per valutare il "Cliente debitore" attraverso un approfondito

esame.
Se il cliente è "Impresa" i metodi di calcolo della rischiosità postulano indagini

articolate che consistono nel valutare non solo la struttura economico - finanziaria,
ma anche i rapporti intercorrenti con la Banca e la collocazione sul mercato
dell'Impresa.
Il metodo di calcolo del Rating usato dalle Banche si differenzia rispetto a quello

usato dalle Agenzie di Rating.
Per le Banche risulta prevalente l'indagine sotto il profilo "commerciale".
Le Banche devono essere autorizzate dall'Autorità di vigilanza per l'utilizzo

del Rating interno.

martedì 31 agosto 2010

ANTIRICICLAGGIO

Argomento*

*Modifiche intervenute in ordine alla normativa antiriciclaggio.

Aggiornamento della scheda illustrativa del 24 gennaio 2010.

QUADRO LEGISLATIVO

Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”
(G.U.n. 125 del 31-5-2010 n. 125 - Suppl. Ordinario n. 144 )
Omissis
Art. 20
Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del
contante e dei titoli al portatore
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in
tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo
49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate all’importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne
l’efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nell’articolo 49, al comma 13, le parole: “30 giugno 2009” sono sostituite
dalle seguenti: “30 giugno 2011”;
b) all’articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “Per le
violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria
non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro.
Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila
euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni
minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.”.

Legge 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(GU n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 174)

Art. 1
1. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.-3.- omissis

Allegato
Omissis
All'articolo 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo
decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite
alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo».

martedì 13 luglio 2010

RATING E RUOLO DELLE AGENZIE DI RATING

Argomento*
*Il peso dei giudizi in un sistema globale in ambito economico finanziario.

Il Rating sintetizza la valutazione del rischio quindi la probabilità di insolvenza più significativa nel mercato mobiliare.
E’uno strumento di prevenzione e controllo dei mercati mobiliari stessi.

In materia di prodotti finanziari l’integrità del processo di Rating è condizione per assolvere alla funzione di garantire emittenti ed investitori.
E’ in questa ottica che la valutazione del Rating deve salvaguardare il principio della trasparenza.
Ne consegue che le metodologie di analisi, prassi e procedure, struttura finanziaria e patrimoniale, ecc. sono elementi che il mercato deve conoscere.

Le Agenzie specializzate ( Rating agencies ) sono deputate allo svolgimento di queste operazioni.
Per i motivi esposti alle stesse sono richiesti una serie di requisiti ed uno standard comune.
Il Rating è pubblicato da codeste agenzie specializzate e fra le più note viene considerata la Moody's.

DOCUMENTAZIONE

Anno 2003
IOSCO (International Organization of Securities Commissions)
- Organizzazione internazionale - Commissioni di Sicurezze -
Titolo
PRINCIPLES REGARDING THE ACTIVITIES OF CREDIT RATING AGENCIES
-Principi riguardanti le attività delle Agenzie di Rating-
(in vigore dal 25 settembre del 2003)

Anno 2004
IOSCO
Titolo
CODE OF CONDUCT FUNDAMENTALS FOR CREDIT RATING AGENCIES
- Codice dei principi basilari di condotta per le Agenzie di Rating - CRAs
( pubblicato in data 23 Dicembre 2004

Anno 2008
IOSCO
VERSIONE AGGIORNATA DEL TESTO 23 DICEMBRE 2004
( pubblicata nel Maggio 2008)

giovedì 3 giugno 2010

APPUNTI A MARGINE DEL TRATTATO DI LISBONA

Estratto dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Articolo 122 (ex articolo 100 del TCE)
1. omissis
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a
causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su
proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.
( a valere dal 1 dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato)

Ne consegue che i paesi che si sono privati della loro sovranità monetaria confluendo nell’UEM possono essere assistiti in presenza di difficoltà finanziarie.

A fronte di questi eventi si contrappone una critica da parte degli opinionisti nei confronti delle Istituzioni Europee.
Ma allo stato dell’arte quello che assume rilievo è il problema dell’Autorità di controllo.
In ogni caso in una società globalizzata come quella europea è utile una cooperazione interna perché migliora la competitività raggiungibile solo in un quadro complessivo di crescita dell'Unione.
Bando quindi alle disgregazioni, mentre sono auspicabili correttivi che evitino contrasti all'interno dell'Unione.
I mercati devono essere competitivi, non servono turbolenze nonostante risultino motivate che possono creare conseguenze alla stabilità.

Qualche appunto sull’andamento dell’€ se si indebolisce.
Quando l’evento accade credo siano scontati interventi e necessari controlli ma occorre contrapporre misure e promuovere iniziative.
Non và ignorato che l’indebolimento dell’€ favorisce le esportazioni nei paesi del $ perchè aumenta la produzione e da un lato la crisi diminuisce, dall’altro favorisce l’entrata di valuta pregiata, perché aumentano i flussi turistici.

In questo quadro anche se estremamente sintetico va collocato il mutamento di indirizzo di ieri quando si sosteneva la necessità di salvare le banche con quello di oggi di tagliare la spesa pubblica.
E’ risaputo che la crisi finanziaria mette alla prova i bilanci pubblici ma, in pari tempo, non possono essere disattese realtà quali lo stato dell’economia e della disoccupazione.
In ogni caso, se in periodi congiunturali sono richieste misure strutturali che non possono essere eluse, la competitività da cui dipende la stabilità, in una società globalizzata come quella dell'Unione, và collocata su un livello primario.

lunedì 5 aprile 2010

ANATOCISMO BANCARIO

Scheda di consultazione

Analisi fattispecie
Legislazione, Giurisprudenza, Documentazione

Brevi note: L’anatocismo attiene ad un metodo di calcolo di una fattispecie di interessi.
Il termine:
deriva dal greco anà (di nuovo) e tokòs (interesse)
L’azione:
somma degli interessi al capitale sul quale sono stati calcolati (capitalizzazione degli interessi).
Effetti:
produzione di ulteriori interessi.

Parte normativa
Codice civile
(art. 1283 c.c.)
Estratto “gli interessi scaduti, possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi ”

Legislazione
D. Lgs.4 agosto 1999, n. 342
(GU n. 233 del 4.10.1999)
Comma 2 dell’art. 25, modifica l'art. 120 del D.Lgs. 1º settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Giurisprudenza
Sentenza 17 ottobre 2000, n. 425
(Legge 4 agosto 1999, n. 342 - norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale)
Sintesi delle motivazioni:
eccesso di delega;
violazione artt. 76 - 77 Costituzione.
Provvedimenti:
abrogazione comma dell'art. 25, dichiarato incostituzionale per:
l'irretroattività della legge;
per disparità di trattamento fra soggetti del testo Unico Bancario e creditori sottoposti all'anatocismo;
l’illegittimo intervento dell’art. 25 D.Lgs. 342/99 su art. 1283 c.c. e su Legge n. 108/96 emerge dall'introduzione del D.Lgs. 342/99;
intervento non autorizzato:legge e norma in argomento non menzionate.

Successivi provvedimenti legislativi ed interventi della Corte di Cassazione

Legislazione
In ordine alla sentenza della Consulta, del 17 ottobre 2000
approvato decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24 (interpretazione autentica della legge in materia di usura n. 108 del 7 marzo 1996).

Giurisprudenza
· La Corte di Cassazione:
Sentenza 13 dicembre 2002, n. 17813, nel confermare il proprio
orientamento, accorpa ai propri dettami pregressi il riferimento
al conto corrente bancario ed ai contratti di mutuo.
· Sentenza del 7 ottobre- 4 novembre 2004, n. 21095, delle Sezioni Unite:
afferma l’illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari
per anatocismo;
conferma e consolida l’orientamento giurisprudenziale.

Documentazione
· D. Lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
GU n. 230 suppl. ord. del 30.9.1993

· Legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura)
GU del 9.3.1998, n. 58
(stabilisce criteri e periodicità di calcolo del tasso medio
globale d’interesse, oltre il quale gli interessi sono
ritenuti usurari ex art. 644 cod. pen.)

sabato 6 marzo 2010

OBLIGATIONES PROPTER REM

Spunti tratti da una controversia.

Sorte dei locali di proprietà comune destinati ad alloggio del portiere.
Condominio e parti comuni: i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere indicati al n. 2 dell'art. 1117 Cod. civ. sono oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo.

RIFLESSIONI SULL'ASSENZA DI UNA NORMATIVA PRECISA.

In assenza di una normativa precisa si è pronunciata la magistratura nel definire le obbligazioni propter rem rapporti obbligatori.

Codice civile
Alcune tipologie di rapporti che risultano obbligatori
In evidenza gli articoli
882
1104-1118-1123

Cassazione
Riscontri
Indagando tra le sentenze della Cassazione, risultano significative due sentenze e più segnatamente:
Cass. civ., sez. II, 25 agosto 1986, n. 5167
Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 1995, n. 11068.
Qui, in sintesi si afferma:
"esiste un vincolo obbligatorio propter rem, fondato su una limitazione del diritto del proprietario e suscettibile di trasmissione, in favore dei successivi suoi aventi causa”.

Ne consegue che la fattispecie in assenza di una normativa precisa trova comunque riscontro da parte della magistratura.
Quindi se si tiene in conto l’autorevolezza del giudicato che presenta un decisione finalizzata a derimere dubbi interpretativi sullo stato dell'arte affermando che le obbligazioni propter rem sono rapporti obbligatori si deve concludere che tesi contrapposte su un istituto che pur risultando non coperto da una normativa precisa non dovrebbero più avere ragione d'essere.

Allo stato codeste obbligazioni si collocano quindi entro lo schema del rapporto obbligatorio.

È la conclusione non è di poco conto perché posta in questi termini sul mancato assolvimento dell'obbligo si concretizzano:
l’inadempimento;
la responsabilità.

martedì 2 febbraio 2010

LA CODIFICAZIONE DELLE NORME

Se si esamina attentamente l'attività del legislatore emerge, dalle schede di consultazione compilate, che il continuo proliferare in sede legislativa, comporta poi difficoltà nell'applicazione delle norme.
Dovere quindi di un buon legislatore è quello di intervenire ponendo mano non solo alla semplificazione dei procedimenti, ma anche alla codificazione delle norme, decreti e quant'altro a codeste collegate, in particolare quando regolamentano una singola fattispecie.

Dott. Gianpietro Rigamonti

domenica 24 gennaio 2010

ANTIRICICLAGGIO

Scheda di consultazione

Disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita.

QUADRO LEGISLATIVO

Dal 1981 al 1990

* Legge 24/11/1981 n. 689

* DPR 31 marzo 1988, n. 148

* Decreto Legislativo 6/9/1989, n. 322

* Legge 4/8/1990, n. 227

Dal 1991 al 2000

* Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197

* Legge 9.8.1993 n. 328

* Decreto Legislativo 1/9/1993, n. 385

* Leggi: 6 febbraio 1996, n. 52 - 7/3/1996, n. 108

* Decreti Legislativi: 30/4/1997, n. 125 - 26/5/1997, n. 153 - 2 4/6/1998
n. 213

* Legge 30/4/1999, n. 130

* Decreti Legislativi: 4/8/1999 n. 342 -. 25 settembre 1999, n. 374

* Legge 17/1/2000, n. 7

* D.P.R. 28/7/2000, n. 287

* Leggi: 7/11/2000, n. 326 - 23/12/2000, n. 388

Evoluzione normativa dal 2001 in poi

* Leggi: 197/2001 ( normativa antiriciclaggio ) - 3 febbraio 2003, n. 14 - 24/11/2003 n. 326
* Dlgs 20 febbraio 2004, n. 56
* Leggi: 25 gennaio 2006 - 6/2/2006, n. 38
* D.Lgs: 2006 n.56 - 22/6/2007 n. 109 - 21/11/2007 n. 231


QUADRO DELLA DECRETAZIONE MINISTERIALE
* Decreti del Ministro del tesoro: 19/12/1991 - 7/7/1992 - 30/12/1992 - 29/10/1993 - 6/7/1994 - 28/7/1994
* Circolare del Ministero del tesoro del 20/1/1995 n.1

* Decreti del Ministro del tesoro: 13/5/1996 - 17/6/1998

* Decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della prog. Econ.: 26/8/1998 - 30/12/1998 n. 516 - 30/12/1998 n. 517 - 2/4/1999 - 21/7/2000 - 28/7/2000 - 24/10/2000

* D.M. Economia e Finanze: 31/7/2001 n. 372 - 13/12/2001 n. 485
* Decreto 17/10/2002
* D.M. Economia e Finanze: 18/9/2003 - 14/11/2003 - 16/9/2004 - 20/9/2005
* Decreti Ministeriali: n. 141 del 3 febbraio 2006 - n. 142 del 3 febbraio 2006 - n. 143 del 3 febbraio 2006 -
* Decreto delega del Ministero Economia e Finanze 21/4/2006
* D.M. 107 - correzione D.M 141 - 10/5/2007 –
* Decreto del Ministero Economia e Finanze 27/6/2007

QUADRO DELLE DIRETTIVE
* n. 91/308/CEE -10 giugno 1991 - 2001/97/CE - 4 dicembre 2001 - 2005/60/CE

DOCUMENTAZIONE
* Legge 23 agosto 1988, n. 400
* D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 52 (Adempimenti previsti per le società di revisione iscritte all'albo speciale
* D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
* Ufficio Italiano Cambi (UIC) Provvedimento del 24 febbraio 2006
* Testo unico bancario ( intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale)
* Testo unico dell'intermediazione finanziaria ( intermediari finanziari iscritti nell' albo speciale )

Codice penale
* Art. 648-bis c.p. Riciclaggio
* Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Nota:
Dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio Italiano dei Cambi è soppresso.
Le funzioni sono ora esercitate dalla Banca d’Italia, la quale succede in tutti i diritti e rapporti giuridici dell’UIC.
Vedasi D.lgs. 21/11/2007 n. 231 sopra riportato.

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E la "premessa" e "l'introduzione" a questo sito le ritengo sufficentemente esaustive.