PREMESSA



PREMESSA


L'idea è quella di fornire una visione di argomenti:

- Istituzionali

- Tecnico operativi




INTRODUZIONE

Lo scopo di questo Website è quello di divulgare, attraverso una selezione argomenti che rientrino tra le tematiche a fianco indicate con l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, segnatamente i sistemi esperti a reti neurali.

L’utilità dei risultati di questa tipologia di ricerca è stata da me riscontrata nei processi gestionali dell'impresa, sotto il profilo economico giuridico, ambito nel quale ho approfondito le mie conoscenze svolgendo la libera professione rivolta alle aziende ed in pari tempo "docenze", attività tutte che ho cessato anni or sono.

L’obiettivo quindi è quello di presentare del materiale che possa suscitare qualche interesse.



Dott. Gianpietro Rigamonti


sabato 6 marzo 2010

OBLIGATIONES PROPTER REM

Spunti tratti da una controversia.

Sorte dei locali di proprietà comune destinati ad alloggio del portiere.
Condominio e parti comuni: i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere indicati al n. 2 dell'art. 1117 Cod. civ. sono oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo.

RIFLESSIONI SULL'ASSENZA DI UNA NORMATIVA PRECISA.

In assenza di una normativa precisa si è pronunciata la magistratura nel definire le obbligazioni propter rem rapporti obbligatori.

Codice civile
Alcune tipologie di rapporti che risultano obbligatori
In evidenza gli articoli
882
1104-1118-1123

Cassazione
Riscontri
Indagando tra le sentenze della Cassazione, risultano significative due sentenze e più segnatamente:
Cass. civ., sez. II, 25 agosto 1986, n. 5167
Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 1995, n. 11068.
Qui, in sintesi si afferma:
"esiste un vincolo obbligatorio propter rem, fondato su una limitazione del diritto del proprietario e suscettibile di trasmissione, in favore dei successivi suoi aventi causa”.

Ne consegue che la fattispecie in assenza di una normativa precisa trova comunque riscontro da parte della magistratura.
Quindi se si tiene in conto l’autorevolezza del giudicato che presenta un decisione finalizzata a derimere dubbi interpretativi sullo stato dell'arte affermando che le obbligazioni propter rem sono rapporti obbligatori si deve concludere che tesi contrapposte su un istituto che pur risultando non coperto da una normativa precisa non dovrebbero più avere ragione d'essere.

Allo stato codeste obbligazioni si collocano quindi entro lo schema del rapporto obbligatorio.

È la conclusione non è di poco conto perché posta in questi termini sul mancato assolvimento dell'obbligo si concretizzano:
l’inadempimento;
la responsabilità.

GIANRIGA E COPYRIGHT

Fare ricerca richiede non solo tempo.
E la "premessa" e "l'introduzione" a questo sito le ritengo sufficentemente esaustive.