PREMESSA



PREMESSA


L'idea è quella di fornire una visione di argomenti:

- Istituzionali

- Tecnico operativi




INTRODUZIONE

Lo scopo di questo Website è quello di divulgare, attraverso una selezione argomenti che rientrino tra le tematiche a fianco indicate con l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, segnatamente i sistemi esperti a reti neurali.

L’utilità dei risultati di questa tipologia di ricerca è stata da me riscontrata nei processi gestionali dell'impresa, sotto il profilo economico giuridico, ambito nel quale ho approfondito le mie conoscenze svolgendo la libera professione rivolta alle aziende ed in pari tempo "docenze", attività tutte che ho cessato anni or sono.

L’obiettivo quindi è quello di presentare del materiale che possa suscitare qualche interesse.



Dott. Gianpietro Rigamonti


giovedì 1 dicembre 2011

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ A REGIME DAL 1 GENNAIO 2011

*LA SCHEDA

Riferimenti normativi

DECRETO MINISTERO dell’economia e delle finanze 21 novembre 2011
( Gazzetta Ufficiale – n. 276 del 26.11. 2011 )

Modalità tecniche di attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
in materia di contributo di solidarietà.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Omissis

Art. 1
Contributo di solidarietà

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui all’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro, fermo restando che il contributo medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a quelli già assoggettati al contributo di perequazione di cui all’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo.

Art. 2
Determinazione e versamento del contributo di solidarietà

1. Il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta riconosce la deduzione dell’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale ultimo importo è indicato nella certificazione unica di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
Omissis

In sintesi

Gli effetti – Retroattività del contributo
Dal 1/1/2011 al 31/12/2013
A valere per i redditi afferenti gli anni 2011- 2012 - 2013.

Le agevolazioni
E’ concessa la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta cui si riferisce il contributo medesimo.

Altri interventi normativi attinenti il contributo, già approvati, con interferenza del 3% di cui al Decreto sopra riportato

Dipendenti pubblici  ( Decorrenza 1/01/2011 - 31 12 2013)
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni compresi coloro che ricoprono incarichi dirigenziali, opera l’applicazione di una riduzione al 5% sui redditi compresi tra 90mila e 150mila euro, aumentata al 10 per i redditi superiori a 150mila euro.
( vedasi legge n. 122 del 2010)

Pensioni di rilevante entità  ( Decorrenza 1/08/2011 - 31 12 2014)
Introdotto un contributo di perequazione al 5% su pensioni tra 90mila e 150mila euro, aumentato al 10% sulle pensioni che invece superino i 150mila euro.
( Vedasi legge n. 111 del 2011)

giovedì 24 novembre 2011

NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D'IMPRESA. STATUTO DELLE IMPRESE

Come anticipato sul post del 31 maggio 2011, esaurito l’iter parlamentare,
trascrivo di seguito i contenuti della legge 11/11/ 2011 n. 180
( G.U. n. 265 14/ 11/ 2011)


*LA SCHEDA
La legge si compone di 21 articoli i cui contenuti possono essere sintetizzati nei seguenti termini:

Preambolo
· Finalità
· Principi generali
· Libertà associativa
· Legittimazione ad agire delle associazioni
· Definizioni
· Procedure di valutazione
· Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese
· Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi
· Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 2630 del codice civile
· Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonchè differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese
· Certificazione sostitutiva e procedura di verifica
· Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
· Disciplina degli appalti pubblici
· Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi
· Contratti di fornitura con posa in opera
· Politiche pubbliche per la competitività
· Garante per le micro, piccole e medie imprese
· Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese
· Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali
· Norma finanziaria
· Entrata in vigore

domenica 6 novembre 2011

UN NUOVO DECRETO SVILUPPO

*LA SCHEDA
A seguire la pubblicazione, in ordine all'evoluzione della bozza del Decreto e relativi contenuti.


NOMATIVA PREGRESSA
Disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese

Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011 )

Sintesi dei contenuti:
- Credito di imposta per la ricerca scientifica
- Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
- Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero",
Distretti turistico - alberghieri, nautica da diporto
- Costruzione delle opere pubbliche - Costruzioni private
- Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
- Semplificazione fiscale - Impresa e Credito - Scuola e merito
- Servizi ai cittadini - Disposizioni finanziarie

Legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106
( Gazzzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011)

Sintesi delle integrazioni:
art. 2 bis - Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
art. 8 bis - Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento
Allegato 1
articolo 5, comma 4-bis)
Tabella delle tasse ipotecarie
Nota
In evidenza: introdotte modifiche in ordine ai contratti pubblici


sabato 5 novembre 2011

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LA SCHEDA

*Riti civili in vigore
- Ordinario di cognizione
- Del lavoro
- Sommario di cognizione

Nota
Da evidenziare la riduzione dei termini per il ricorso sulle multe

Legislazione
Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
( G.U. n. 220 del 21/9/2011 - in vigore dal 6/10/2011)

domenica 23 ottobre 2011

ANTIRICICLAGGIO

Argomento*

*Modifiche intervenute in ordine alla normativa antiriciclaggio.

Aggiornamento della scheda illustrativa del 31 agosto 2010

Avvertenza
Gli importi ridotti cui la normativa fa riferimento, includono anche agli assegni ed i libretti di deposito al portatore.

QUADRO LEGISLATIVO

Decreto legge - 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Omissis
Art.2
Omissis
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
omissis

Legge 14 settembre 2011, n. 148
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
(in GU 16 settembre 2011, n. 216)

Art. 1.
Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Omissis

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138

Omissis
All’articolo 2:
omissis
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. È esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati»
omissis

sabato 1 ottobre 2011

RIFORME E SANATORIE, MA NON SOLO

Quadro legislativo
Innovazioni al processo tributario
Legge 18 giugno 2009, n.69 - in vigore dal 04/07/2009
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95 )
In sintesi
Riduzione dei tempi dei processi
Modifiche anche a favore della difesa
Riduzione dei termini per l’appello

Sanatoria
Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, in vigore dal 6 luglio 2011
(convertito in legge 15 luglio 2011 n.111 in vigore dal 17 luglio)
Sanatoria entro 30/11/2011, pagando un importo agevolato
Contenziosi fiscali fino a Euro 20.000,00.=
La chiusura riguarda tutti gli atti impositivi, compresi gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Note a margine
La sanatoria intesa nei termini di cui sopra, non può ritenersi esaustiva in ordine ai problemi contingenti che sono di tutta evidenza.
Va integrata con uno strumento che può fare la sua parte quando si intende porre mano alla “Riforma fiscale” nel suo complesso.
E lo strumento del concordato fiscale esteso a tutti i contenziosi pendenti ha una sua specifica funzione.
Codesto, quando è finalizzato a creare i presupposti per una nuova cultura fiscale, và utilizzato dalle Istituzioni nonostante posizioni contrapposte o fonti, sia pure autorevoli da cui provengono,
perché :
primo, codeste anche se legittime, non possono essere di ostacolo, data la finalità sopra citata, ed alla straordinarietà della situazione attuale che ne giustificano il ricorso;
secondo è in ogni caso foriero di liquidità;
terzo se ben articolato è anche con un atto conciliativo che si può facilitare il corso del processo attuativo della riforma fiscale in senso generale.

Questionari
Quanto ai “Questionari” attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria, intende proporre domande su una serie di spese personali, ecc., l’argomento sarà ripreso più avanti.

sabato 10 settembre 2011

UNA FONTE PER LE CASSE COMUNALI

SANZIONE PESANTE A CHI SENZA DIRITTO UTILIZZA I PARCHEGGI RISERVATI AGLI INVALIDI

Lo spunto trae origine da un fatto accaduto e sul quale ho voluto documentarmi.
Un automobilista, non residente, arriva in città non trova un parcheggio libero se non quello destinato agli invalidi.
Parcheggia il proprio automezzo in quel sito e si allontana.
Al ritorno accerta che da parte di un vigile urbano è stata riscontrata l'infrazione al codice della strada, più segnatamente per sosta del veicolo privo di autorizzazione, in zona riservata agli invalidi e che il conducente del veicolo non era reperibile
( Impossibilità quindi della contestazione immediata. Oltre l’importo della sanzione è prevista la decurtazione di due punti dalla patente a carico del proprietario o conducente).
Il proprietario dell’automezzo, nel frattempo paga la sanzione di 80,00 Euro o poco più.
( Per la decurtazione dei punti sulla patente è richiesta l’identificazione del proprietario o conducente dell’automezzo. I punti della patente possono essere tolti a chi è stato identificato nel commettere l'infrazione ).
Al proprietario dell’automezzo, ( identificato nel frattempo) viene notificato da parte dell’autorità comunale un verbale con il quale si richiede di comunicare i dati propri o quelli del conducente il veicolo.
La comunicazione dei dati viene omessa
( L’ importo della sanzione pecuniaria art. 126 bis comma 2 c.d.s per mancata comunicazione è applicabile da Euro 263,00 a Euro 1050,00, non si perdono punti sulla patente. In buona sostanza se non si vuole perdere i punti della patente si paga ).
La sanzione non viene paga.
(A fronte dell’inadempienza, segue un provvedimento da parte dell’autorità comunale che consiste nella notifica della cartella esattoriale, ruolo esecutivo).
Non avendo provveduto a pagare la cifra indicata sul verbale entro il termine di legge è stata emessa una cartella esattoriale per un importo doppio, più le spese e più la maggiorazione prevista dall’art. 27 della legge 689/81 (10% al semestre).
A questo punto la cifra da pagare risulta all’incirca di euro 700,00, oltre gli interessi.
( Si può ricorrere contro il ruolo art. 22 legge. n. 689/81, ma se si perde, si devono pagare il massimo delle sanzioni che possono arrivare intorno ai 2000,00 Euro ).
Solo a questo punto l’inadempiente si ravvede e chiede la rateazione della cartella di pagamento, ritenendo l’entità della sanzione molto vicina al valore di mercato dell’usato dell’automezzo in contesto.
(veicolo immatricolato da lungo tempo).
Almeno per una volta il Comune non può che ringraziare il legislatore.

sabato 13 agosto 2011

"FENOMENO”SPECULAZIONI FINANZIARIE OVVERO LAVORARE SU QUELLO CHE NON C’E’

Se non si capisce dal titolo a cosa mi riferisco, ne dò qui la spiegazione.

Si sostiene, quando il lavoro c’è, che per evitare gli incidenti occorre una maggiore regolamentazione.
Quindi il corollario dovrebbe risultare che una volta messo mano alla normativa si avranno meno incidenti.
Se questo teorema è valido lo si applichi anche ai mercati finanziari.
Li si regolamenti meglio e cesseranno le turbolenze.
Ma le cose non sono esemplificabili in questi termini quando si argomenta intorno a queste tematiche.
A differenza dell’impresa e di chi lavora (fattori produttivi), se c’è crisi, non c’è lavoro e c’è disoccupazione, mentre per chi si occupa di materia finanziaria non è un problema se il lavoro non c’è perché esiste un surrogato che si chiama “speculazione”.
In questa area che non produce beni e servizi per vendere, come quelli dell’impresa, risulta che ci sono addetti che operano, non di rado, allo scoperto.
Per costoro, la competitività ed il libero mercato non sono un problema.
Invece, domanda, qualità del prodotto, prezzo a volte ribassato per portare a casa
almeno il costo per una serie di eventi sui quali non è il caso di dilungarsi sono, fra gli altri, problemi per l’impresa .
E parlando ancora di quelli guarda caso sostengono, per quanto attiene gli strumenti finanziari, non è un fatto sporadico, che quando utilizzano il ribasso lo fanno a fronte di situazioni contingenti (quindi a loro dire per un problema che c’è).
In conclusione quando il lavoro non c’è, chi ha potuto risparmiare qualche euro deve intaccare i propri risparmi, a differenza di chi invece aumenta la propria ricchezza e dispone di patrimoni mobiliari ed immobiliari, sui quali sarebbero opportune delle verifiche da parte di coloro che hanno il potere di farle, ammesso che questo potere sia ancora disponibile.
Servono interventi normativi basati su criteri di giustizia ed equità. Interventi normativi che, a parte gli “incidenti sul lavoro” oggetto di tutela (mi si consenta l’eufemismo), tutelino la classe più debole, senza ulteriori aggravi e ove necessario, dato che c’è una parte sulla quale non incidono più di tanto, ci si rivolga a codesta, ai suoi componenti, in breve, alla classe “privilegiata” e la si chiami a contribuire ed al rispetto, ove risulti disatteso, delle regole con maggiori controlli.

martedì 26 luglio 2011

COSE D'ALTRI TEMPI


Sarà capitato a qualcuno parlando con un amico o conoscente di trattare l'argomento risparmio
e di sentirsi rispondere che per vivere tranquilli la scelta era quella di voler essere garantiti: bisognava sottoscrivere BOT CCT CTZ (debito pubblico).
In parole povere il risparmiatore si fidava del suo debitore.
Cose d'altri tempi.
Oggi non si parla di risparmio e di debitori.
Oggi si parla di sopravvivenza, di creditori, di chi fa salti mortali per arrivare alla fine del mese.
Sarà bene che il debitore “Stato sovrano” non dimentichi coloro che per tanti anni gli hanno dato fiducia.
Quando il sistema è in crisi è luogo comune sentir dire che si è speso troppo.
Che tutti hanno speso troppo.
Ma un discorso generalista non porta da nessuna parte.
Se l'esempio viene dall'alto il primo che ha speso troppo non è forse lo Stato? Basti leggere l'entità del disavanzo (debito) pubblico .
Quanto ai cittadini ad essi o per lo meno a una parte di essi viene loro imputato di avere tenuto un tenore di vita alto rispetto alle loro possibilità.
E siccome per un motivo o per un altro lo “ Stato sovrano “ non manca attualmente di strumenti di controllo dei propri “sudditi”, ritiene che l'automezzo, qualche elettrodomestico, un televisore, un computer, un cellulare, una vacanza o in alternativa un pasto al ristorante, siano indici di benessere, quanto il riposo settimanale o il tempo libero.
Mentre restano marginali, la salute, il lavoro, la sicurezza sul lavoro ed altro……
Non è un'utopia quando si afferma che se non si lavora non si guadagna e quindi non si spende.
Ma non è forse lo “Stato sovrano“ che deve assicurare il lavoro? Qual è il suo grado di autonomia?
Perlomeno in questo contesto ben vengano dall’U.E. i pareri quando esprimono opinioni su una determinata questione, come pure le raccomandazioni che pur non obbligatorie, sono propositive e cosa importante, rispetto ad “altri”, non alimentano turbolenze sul mercato.
Come mai non si promuovono le esternalità?
Non basta che il legislatore svincoli lo sviluppo tecnologico dalle proprie leggi, favorendo il libero mercato, occorrono anche interventi strutturali tesi ad accelerare la produzione.
Il lavoro per vivere è un bene sociale, vivere senza lavoro è vivere senza futuro.
Quanto ai pensionati costoro non sono una casta. Sono persone che hanno contribuito alla crescita dello Stato con il loro lavoro, con i propri sacrifici, con i propri risparmi.
Cose d'altri tempi.
L'aforisma chi tace acconsente è già di per sé aleatorio quanto il silenzio.
Ma in un mondo globalizzato gli eventi non a caso raggiungono un grado di imprevedibilità che possono sfuggire di mano anche ai “Potenti”.

TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI

Decorrenza dal 01 07 211 – Modifiche regime di tassazione
- Aliquota ritenuta alla fonte.

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225
( G.U. - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010)

LEGGE DI CONVERSIONE 26 febbraio 2011, n. 10
(G.U. n. 47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n. 53)

giovedì 9 giugno 2011

Posta elettronica certificata

29 11 2011 - TERMINE DI ADEMPIMENTO PER L’UTILIZZO.

Soggetti interessati : Aziende, Pubbliche Amministrazioni, Professionisti.

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
(GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ord. n.263 - in vigore dal 29-11-2008 )

Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2
(G. U. n. 22 del 28 01 2009 – Suppl. Ord. n. 14)

Legge di conversione
Omissis

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Omissis

Estratto dal testo originale.

Art. 16 omissis dal n. 1 al n. 5-bis

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

Omissis

martedì 31 maggio 2011

NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D'IMPRESA - STATUTO DELLE IMPRESE

*LA SCHEDA

A seguire la pubblicazione, a conclusione dell'iter parlamentare.

GIANRIGA E COPYRIGHT

Fare ricerca richiede non solo tempo.
E la "premessa" e "l'introduzione" a questo sito le ritengo sufficentemente esaustive.