PREMESSA



PREMESSA


L'idea è quella di fornire una visione di argomenti:

- Istituzionali

- Tecnico operativi




INTRODUZIONE

Lo scopo di questo Website è quello di divulgare, attraverso una selezione argomenti che rientrino tra le tematiche a fianco indicate con l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, segnatamente i sistemi esperti a reti neurali.

L’utilità dei risultati di questa tipologia di ricerca è stata da me riscontrata nei processi gestionali dell'impresa, sotto il profilo economico giuridico, ambito nel quale ho approfondito le mie conoscenze svolgendo la libera professione rivolta alle aziende ed in pari tempo "docenze", attività tutte che ho cessato anni or sono.

L’obiettivo quindi è quello di presentare del materiale che possa suscitare qualche interesse.



Dott. Gianpietro Rigamonti


martedì 10 gennaio 2012

LA VICENDA DEI BOLLI

*LA SCHEDA

Dal bollo sui conti correnti e sui libretti, alla legge recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, per finire ( si spera!) con il Decreto Salva Italia.

NORMATIVA PREGRESSA
Conti correnti e libretti in vigore da anni

NORMATIVA RECENTE

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
( G.U. n. 155 del 6-7-2011 )

LEGGE 15 luglio 2011 , n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
(G.U. n. 164 del 16-7-2011)

Omissis
All’articolo 23:
Omissis
al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
“2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi
dell’articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di
rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 34,20
b) con periodicità semestrale euro 17,1
c) con periodicità trimestrale euro 8,55
d) con periodicità mensile euro 2,85

2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale
o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore
a 150.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 70,00
b) con periodicità semestrale euro 35,00
c) con periodicità trimestrale euro 17,5
d) con periodicità mensile euro 5,83

3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale
o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed
inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 240,00
b) con periodicità semestrale euro 120,00
c) con periodicità trimestrale euro 60,00
d) con periodicità mensile euro 20,00

4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale
o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 680,00
b) con periodicità semestrale euro 340,00
c) con periodicità trimestrale euro 170,00
d) con periodicità mensile euro 56,67

5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale
o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore
a 150.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 230,00
b) con periodicità semestrale euro 115,00
c) con periodicità trimestrale euro 57,50
d) con periodicità mensile euro 19,17

6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale
o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed
inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 780,00
b) con periodicità semestrale euro 390,00
c) con periodicità trimestrale euro 195,00
d) con periodicità mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale
o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 1.100,00
b) con periodicità semestrale euro 550,00
c) con periodicità trimestrale euro 275,00
d) con periodicità mensile euro 91,67″»;
Omissis

NORMATIVA INTEGRATIVA /MODIFICATIVA - MANOVRA SALVA ITALIA

DECRETO-LEGGE 06.12.2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
(G.U. Serie generale n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ord. n. 251)

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI
DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201
coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214
(G.U. n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ord. n.276 - pag. 1)
Omissis

Art. 19
Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti,
titoli, strumenti e prodotti finanziari nonchè su valori « scudati »
e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai
seguenti:

Articolo dellaTariffa -13 -  Indicazione degli atti soggetti all’imposta - Imposte dovute fisse -  Imposte dovute proporzionali

2-bis. Estratti conto,inviati dalle banche aiclienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1ºsettembre 1993, n. 385, nonché estratti di contocorrente postale e rendiconti dei libretti dirisparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale:
a) se il cliente è persona fisica euro 34,20
b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica euro 100,00

2-ter. Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari; per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso 1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille a decorrere dal 2013

2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è
sostituita dalla seguente:
« 3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni
caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non
sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto
sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo
dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è
persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di
giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è
complessivamente non superiore a euro 5.000 ».

3. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « La
comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi
compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo
di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel
corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di
redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla
chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate
periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è
rapportata al periodo rendicontato»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L'imposta è
dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno
2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i
buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non
superiore a euro 5.000».

4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13
della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la
percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
Omissis

GIANRIGA E COPYRIGHT

Fare ricerca richiede non solo tempo.
E la "premessa" e "l'introduzione" a questo sito le ritengo sufficentemente esaustive.